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Sez. 3, Sentenza n. 4562 del 22/05/1997 (Rv. 504606 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - POTERE CONGIUNTO DEI GENITORI - IN GENERE | Transazione su controversia relativa al risarcimento del danno stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504606-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - POTERE CONGIUNTO DEI GENITORI - IN GENERE

La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)