Sez. 6 - , Sentenza n. 7214 del 14/02/2019 Cc. (dep. 15/02/2019) Rv. 275721 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva per l'estero - Cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea - Applicabilità della causa ostativa prevista dall'art.18, lett.r), legge 22 aprile 2005, n.69 - Esclusione - Violazione dell'art.3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett.r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione alla violazione dell'art.3 Cost. per la ritenuta diversità di trattamento dei cittadini extracomunitari rispetto ai cittadini comunitari, sul presupposto che solo nei confronti di questi ultimi si pone l'esigenza di tutelare la libertà di stabilimento nell'ambito dello spazio comunitario, con la conseguente necessaria applicazione dei medesimi diritti e garanzie previste per i cittadini italiani).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)