Sez. 6, Sentenza n. 5225 del 15/12/2017 Cc. (dep. 02/02/2018) Rv. 272127 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva per l'estero - Cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea - Applicabilità della causa ostativa prevista dall'art.18, lett.r), legge 22 aprile 2005, n.69 - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l'art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell'estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del mandato di arresto europeo è espressione dell'appartenenza ad uno spazio giudiziario comune, sicchè non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)