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Sez. 5, Sentenza n. 2797 del 20/10/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152791 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152791-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*

Per l'applicabilità dell'attenuante della provocazione è necessario il concorso di un elemento obbiettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui realmente verificatosi, di un elemento soggettivo consistente nello stato d'ira, da valutare con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui è avvenuto il fatto, e di un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, che viene a mancare quando vi sia una notevole ed evidente sproporzione tra fatto provocante e fatto provocato. (Conf., sui vari profili, 142792, ed ivi citate; 142554; 140352; 138993; 139877).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)