Sez. 1, Sentenza n. 7417 del 06/05/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154783 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
Al fine dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen., è necessario il concorso di un elemento obiettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui realmente verificatosi e non soltanto supposto e di un elemento soggettivo, consistente nello stato d'ira collegato al primo da un rapporto di causalità psicologica. (Conf mass n 152791 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)