Sez. 1, Sentenza n. 1141 del 23/01/2004 (Rv. 570221 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Assemblea regionale siciliana - Ineleggibilità dei "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nelle regione" - Applicazione in giudizio - Onere dell'allegazione e prova - Contenuto.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'applicazione della causa di ineleggibilità alla carica di deputato all'Assemblea regionale siciliana prevista, dall'art. 8, secondo comma, n. 7, della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (e successive modificazioni e integrazioni), per i "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione" - previsione da estendersi anche agli enti (nella fattispecie, l'INAIL) diversi dallo Stato ma di esso strumentali - postula - in base alla interpretazione del termine "servizio" quale struttura amministrativa articolata affidata alla responsabilità di una figura dotata di poteri dirigenziali, individuabile sulla base delle normative organizzative dell'ente pubblico che viene in considerazione, data dalla Corte costituzionale (sentenza 3 ottobre 2003, n. 306) nell'escludere l'incostituzionalità, per genericità, della norma regionale "de quo" - che, secondo i principi generali, il candidato non eletto, il quale affermi in giudizio la sussistenza di tale causa di ineleggibilità a carico del candidato eletto, alleghi e dimostri in giudizio che la struttura amministrativa di cui quest'ultimo è a capo presenti le caratteristiche sopra indicate del "servizio", ossia che si tratti (non di una struttura qualsiasi, bensì) di una di quelle strutture costituenti, in base alle normative organizzative dell'ente di cui è parte, "ufficio dirigenziale" o "ufficio di livello dirigenziale" (secondo la terminologia utilizzata dalla disciplina di settore, e in primo luogo dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, poi sostituito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 com. 2 n. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)