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Sez. 1, Sentenza n. 28842 del 27/12/2011 (Rv. 620880 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Dipendente della Regione - Causa d'ineleggibilità - Rimozione - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620880-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di cause d'ineleggibilità a consigliere regionale, l'art.2, comma 1, n.7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, fa divieto di elezione ai dipendenti della Regione, salvo che si siano posti in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; per il sistema delineato dall'art.2697 cod.civ., è onere di chi denuncia la causa di ineleggibilità dimostrarla, mentre grava sulla controparte documentare, a sua volta, che detta causa era stata rimossa nel termine perentorio indicato dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 n. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)