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Sez. L, Sentenza n. 1070 del 06/02/1999 (Rv. 523045 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto affermato - Vincolatività - Effetti.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523045-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Stante il principio secondo cui la sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto (giacché riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite) non è consentito al giudice di rinvio di ridiscutere la questione della mancanza di accertamento sullo stato invalidante del lavoratore richiedente la pensione privilegiata, che nella sentenza rescindente era data per presupposta con riferimento ai requisiti ritenuti necessari per aver diritto alla prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)