Sez. L, Sentenza n. 7279 del 01/06/2000 (Rv. 537127 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto affermato - Vincolatività - Effetti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Allorquando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario, logicamente inderogabile, della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata, non solo ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito, quali premesse logico giuridiche della pronuncia di annullamento (fattispecie in cui controvertendosi tra le parti circa la validità delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, siccome frutto di intimidazione, la S.C. aveva annullato la sentenza di merito per aver applicato alla fattispecie sottoposta al suo esame il disposto dell'art. 1438 cod. civ. e non invece quello dell'art. 1435 cod. civ., essendo rimasta accertata, nella pregressa fase di merito, la condotta oggettivamente intimidatoria, consistente nella minaccia di licenziamento e di denuncia penale. La S.C. ha annullato la sentenza del giudice di rinvio, per non essersi attenuta al disposto dell'art. 384 cod. proc. civ., rimettendo in discussione l'esistenza di una condotta obiettivamente minacciosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1348, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)