Sez. L, Sentenza n. 8437 del 27/05/2003 (Rv. 563624 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 1 legge n. 662 del 1996 e 36 legge n. 448 del 1998 - Oggetto del giudizio - Diritti nascenti dalla sentenza della Corte cost. n. 495 del 1993 - Estinzione totale - Fattispecie inerente a decadenza dal beneficio ex art. 47 d.P.R. n. 47 del 1970.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di disciplina dell'estinzione dei giudizi sancita dall'art. 1, legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36 comma quinto, legge n. 448 del 1998, la declaratoria di estinzione ha carattere totale nel caso in cui oggetto del giudizio sia esclusivamente il diritto alla fruizione del regime delle pensioni di reversibilità nascente dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e, quindi, non siano implicati accertamenti su diritti presupposti. L'integrale compensazione delle spese prevista dall'art. 36, comma quinto, cit., applicabile anche in sede di legittimità , si estende ai pregressi gradi del giudizio, anche se disposta dalla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)