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Sez. L, Sentenza n. 4975 del 08/03/2005 (Rv. 579965 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Questioni relative alla "cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese - Compensazione totale - Necessità - Compensazione parziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579965-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'art. 36 della legge n. 448 del 1998, col prevedere - per i giudizi aventi ad oggetto questioni relative alla "cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo - l'estinzione d'ufficio e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, impone la compensazione integrale delle stesse, essendo le valutazioni discrezionali del giudice circa la misura della compensazione esclusa dalla lettera della norma e dalla sua interpretazione sistematica, atteso che l'obiettivo della realizzazione dei diritti del pensionato in una logica di composizione transattiva è incompatibile con una distribuzione dell'onere delle spese del processo estinto diversa da quella, contenuta anche nell'art. 310, ultimo comma, del cod. proc. civ., che esclude ogni obbligazione di rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)