Sez. 6, Sentenza n. 9915 del 09/04/1986 Ud. (dep. 26/09/1986) Rv. 173824 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - MANCATA O TARDIVA CONVALIDA DEL SEQUESTRO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ININFLUENZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 349 COD. PEN. - NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 224 BIS COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ DI APPOSITO PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE PER LA RIMOZIONE DEI SIGILLI - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI COSTRUZIONE EDILIZIA SENZA CONCESSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - MANCATA O TARDIVA CONVALIDA DEL SEQUESTRO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ININFLUENZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 349 COD. PEN. - NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 224 BIS COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ DI APPOSITO PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE PER LA RIMOZIONE DEI SIGILLI - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI COSTRUZIONE EDILIZIA SENZA CONCESSIONE.*
La mancata o tardiva convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria è ininfluente sulla giuridica configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. poiché il termine stabilito dall'art. 224 bis cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e non perentoria. Pertanto una volta che i sigilli siano stati apposti per disposizione o per ordine dell'autorità essi non possono essere rimossi né altrimenti elusi dal privato in assenza di un espresso provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. (fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di assoluzione dall'imputazione di prosecuzione di costruzione edilizia priva di concessione nonostante l'avvenuto sequestro ad opera dei vigili urbani e l'apposizione dei sigilli, assoluzione basata sulla mancata convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 224 bis).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 224 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)