Sez. 6, Sentenza n. 11681 del 18/03/1988 Ud. (dep. 30/11/1988) Rv. 179821 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO - REQUISITI DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PER L'OPERATIVITÀ DEL VINCOLO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO - REQUISITI DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO PER L'OPERATIVITÀ DEL VINCOLO.*
Ai fini della sussistenza del reato di violazione di sigilli, l'indagine del giudice deve limitarsi ad accertare se il provvedimento di sequestro è stato emanato in base alle Disposizioni di legge vigenti e se l'autorità che ha emesso il provvedimento e lo ha eseguito era facultata a farlo. Ne consegue che, ove non intervenga un provvedimento di revoca dell'apposizione di sigilli emanato dall'autorità competente, al privato è vietato violare i sigilli medesimi, né l'eventuale illegittimità sopravvenuta del provvedimento esclude il reato, se sussistono all'origine i presupposti per la sua emanazione. (V mass n 177792; (V mass n 173824).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)