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Sez. L, Sentenza n. 4926 del 14/03/2016 (Rv. 639153 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale retributivo a fini contributivi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639153-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Il criterio del cd. minimale retributivo secondo cui l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro va determinata in relazione al parametro minimo virtuale del contratto collettivo di categoria, trova applicazione dal 1° gennaio 1989, in virtù dell'art. 1, comma 2, della l. n. 389 del 1989 che ha disposto la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge non convertiti n. 548 del 1988, n. 110 del 1989, n. 279 del 1989.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1988 num. 548 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1989 num. 110 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1989 num. 279 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)