diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 801 del 20/01/2012 (Rv. 620902 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Applicabilità - Limiti - Riferibilità al contratto collettivo 'leader' per l'identificazione del lavoro straordinario e dei contributi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie anteriore alla disciplina dell'orario di lavoro introdotta dalla legge n. 196 del 1997.
Stato
decisa il 2012-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620902-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo" fissato in riferimento al cosiddetto contratto collettivo 'leader'), secondo il riferimento ad essi fatto dall'art. 1, d.l. n. 338 del 1989, convertito nella l. n. 389 del 1989, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale ma senza incisione sui livelli delle prestazioni pensionistiche. Non possono, invece, entrare a far parte del "minimale contributivo" le maggiorazioni stabilite dal contratto collettivo 'leader' sul compenso per lavoro straordinario, in quanto, al fine della determinazione di detto minimale, occorre avere riguardo esclusivamente alla parte retributiva, non anche a quella normativa del contratto collettivo 'leader', come accadrebbe se ad esso si facesse riferimento per stabilire la qualificazione come lavoro straordinario di quello eccedente le 40 ore, prestato in anni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 196 del 1997, allorché la disciplina legislativa fissava l'orario normale di lavoro in 48 ore settimanali, e tenuto conto che la legge ha stabilito un'espressa definizione del compenso per lavoro straordinario al fine del computo dei contributi, determinandone l'ammontare con una pluralità di norme succedutesi nel tempo (art. 5 - bis, r.d.l. n. 692 del 1923, art. 2, legge n. 549 del 1995), sicché sarebbe incongruo far ricorso alle previsioni del contratto collettivo 'leader' in ordine all'orario di lavoro e alle maggiorazioni retributive stabilite per il lavoro straordinario, poiché ciò produrrebbe una sostanziale duplicazione dell'onere retributivo sullo straordinario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legisl. 15/03/1923 num. 692 art. 5 bis, Legge 30/10/1955 num. 1079, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 18, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 18 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 13, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)