Sez. 2, Sentenza n. 1497 del 05/05/1969 (Rv. 340318 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL CONTUMACE CON L'ATTO DI APPELLO - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL CONTUMACE CON L'ATTO DI APPELLO - SANATORIA.*
Qualora il convenuto rimasto contumace nel giudizio di primo grado e in esso soccombente, non abbia con l'atto di appello - che e il primo atto processuale da lui compiuto dopo la notizia dell'atto di citazione davanti al giudice di primo grado - eccepita la nullita della notificazione di tale ultimo atto, la detta nullita, anche se sussistente, deve ritenersi senz'altro sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod.proc.civ. (V. 1758-68, massima n. 333649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)