Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 08/06/1968 (Rv. 333649 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO- PER NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA D'UFFICIO - ESCLUSIONE DEDUZIONE DEL VIZIO NELL'ATTO D'APPELLO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO- PER NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA D'UFFICIO - ESCLUSIONE DEDUZIONE DEL VIZIO NELL'ATTO D'APPELLO - NECESSITA.*
Se il convenuto, illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, non deduce il vizio della notificazione della citazione con l'atto d'appello, o lo deduce tardivamente, il giudice di secondo grado non puo dichiarare la nullita di quella notificazione, poiche le regole da seguire nella notificazione degli Atti processuali sono dettate nell'esclusivo interesse della parte alla quale dev'essere fatta la notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)