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Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 25/07/1972 (Rv. 360046 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE CHE HA GIA CONOSCIUTO LA CAUSA - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - MANCATA ASTENSIONE E RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360046-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE CHE HA GIA CONOSCIUTO LA CAUSA - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - MANCATA ASTENSIONE E RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*

La partecipazione al collegio giudicante di componenti che abbiano conosciuto della controversia in precedenti fasi o gradi del giudizio e motivo di astensione obbligatoria ex art 51 n 4 cod proc civ; onde la violazione di tale Obbligo da parte del giudice, ove sia mancata la ricusazione ad istanza di parte, non puo essere fatta valere in via di impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)