Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 25/07/1972 (Rv. 360046 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE CHE HA GIA CONOSCIUTO LA CAUSA - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - MANCATA ASTENSIONE E RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE CHE HA GIA CONOSCIUTO LA CAUSA - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - MANCATA ASTENSIONE E RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
La partecipazione al collegio giudicante di componenti che abbiano conosciuto della controversia in precedenti fasi o gradi del giudizio e motivo di astensione obbligatoria ex art 51 n 4 cod proc civ; onde la violazione di tale Obbligo da parte del giudice, ove sia mancata la ricusazione ad istanza di parte, non puo essere fatta valere in via di impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)