Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 07/04/1975 (Rv. 374713 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA RICUSAZIONE - OMESSA ASTENSIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA RICUSAZIONE - OMESSA ASTENSIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Nei casi in cui e fatto Obbligo al giudice di astenersi, qualora lo stesso non si astenga e data facolta alle parti di proporre ricusazione nei modi e termini di legge: ma, ove di tale rimedio esse non si avvalgano, non possono invocare come motivo di nullita della decisione l'inosservanza dell'Obbligo di astenersi da parte del giudice. (V 2455/72, mass n 359921; 2541/72, mass n 360046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)