Sez. U, Sentenza n. 6187 del 18/11/1982 (Rv. 423860 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - ADUNANZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE - PUBBLICITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 42 DEL R.D. N. 37 DEL 1934 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - ADUNANZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE - PUBBLICITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 42 DEL R.D. N. 37 DEL 1934 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l'art. 42 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il quale prevede che le adunanze del consiglio nazionale forense e dei consigli dell'ordine non sono pubbliche, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al difforme trattamento rispetto al procedimento penale, civile ed amministrativo, trattandosi di scelte del legislatore giustificate dall'obiettiva diversità delle rispettive situazioni.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)