Sez. U, Sentenza n. 3374 del 21/05/1986 (Rv. 446332 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - ADUNANZE DAVANTI AI CONSIGLI DELL'ORDINE ED AL CONSIGLIO NAZIONALE - SEGRETEZZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 101, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - ADUNANZE DAVANTI AI CONSIGLI DELL'ORDINE ED AL CONSIGLIO NAZIONALE - SEGRETEZZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 101, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le adunanze, sia davanti ai consigli dell'ordine che davanti al consiglio nazionale, sono segrete, ai sensi dell'art. 42 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, e tale deroga al principio della pubblicità del dibattimento giudiziario manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 3 e 101 primo comma della Costituzione, trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata dalle esigenze di tutela della categoria professionale. (V 6187/82, mass n 423860; (V 12/71, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)