Sez. 5 - , Ordinanza n. 33488 del 27/12/2018 (Rv. 652060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | IVA - Cessione di beni mobili - Momento impositivo - Consegna parziale - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, nel caso di cessione di beni mobili, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R, n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis") l'operazione economica si considera effettuata ai fini impositivi al momento della consegna o della spedizione, salvo il caso di fatturazione anticipata con pagamento totale o parziale del corrispettivo, fattispecie quest'ultima nella quale il contenuto economico dell'operazione deve ritenersi già perfezionato con la redazione della fattura, che consente al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione, senza che assuma rilevanza la consegna solo parziale della merce.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)