Sez. 5, Sentenza n. 27141 del 16/12/2011 (Rv. 620733 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Cessione di beni mobili - Decorrenza, ai fini fiscali, dal pagamento o dalla fatturazione - Mancata consegna della merce - Conseguenze - Obbligo di contabilizzazione in detrazione dell'IVA alla data di emissione della fattura - Sussistenza - Emissione di nota di variazione in diminuzione - Mera facoltà.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui la cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, ha introdotto una limitazione nel caso di anticipato pagamento del corrispettivo o di anticipata fatturazione dell'acquisto, con la conseguenza che, ai fini fiscali, il contenuto economico dell'operazione si considera già perfezionato - limitatamente all'importo pagato o fatturato - alla data della fattura o del pagamento e, da tale momento, viene a concretizzarsi il presupposto non solo per l'esigibilità dell'imposta, ma anche per la detraibilità, da parte del cessionario, dell'imposta addebitatagli dal cedente. Ne discende che la contabilizzazione in detrazione dell'IVA deve avvenire in corrispondenza della data di emissione della fattura, restando in facoltà del soggetto acquirente l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, qualora la fornitura di merce non sia avvenuta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)