Sez. 3, Sentenza n. 794 del 20/04/1962 (Rv. 251278 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - CARATTERE CONTINUATIVO DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE - NECESSARIA COLLABORAZIONE DI TERZI - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - CARATTERE CONTINUATIVO DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE - NECESSARIA COLLABORAZIONE DI TERZI - IRRILEVANZA.*
La necessita urgente ed improrogabile del locatore di esercitare la propria normale attivita di professionista, artigiano, commerciante, sussiste quando sia provato un serio proposito di lavoro e di attivita, meritevole di considerazione secondo la comune esperienza e coscienza, purche non precaria ne accessoria od episodica, ma normalè a nulla rileva sia la novita di tale attivita sia la circostanza che per lo svolgimento di essa si richieda il concorso di altri soggetti, in particolare coniugi e figli, che in via complementare ed accessoria la esplichino in collaborazione del locatore che deve avere posizione preminente. (Conf 1835/61).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)