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Sez. 3, Sentenza n. 2127 del 06/04/1982 (Rv. 419996 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE NELL'IMMOBILE LOCATO - REQUISITI - ESIGENZA DI SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DEL TUTTO SUSSIDIARIO - TUTELABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419996-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE NELL'IMMOBILE LOCATO - REQUISITI - ESIGENZA DI SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DEL TUTTO SUSSIDIARIO - TUTELABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La necessità del locatore di intraprendere o proseguire nello immobile locato un'attività commerciale, artigianale o professionale, considerata, dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come causa di legittimo recesso dal contratto del locatore medesimo, se non deve consistere in uno stato di bisogno avente gli stessi caratteri d'intensità richiesti dagli artt. 2045 cod. civ. e 54 cod. pen., esige, tuttavia, che il proposito di destinare l'immobile ad uno degli Usi anzidetti sia, oltre che serio, rispondente ad apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, con la conseguenza che, sebbene l'attività progettata dal locatore possa anche non essere esclusiva, deve negarsi (fatte salve talune ipotesi eccezionali delle quali va fornita rigorosa prova) che integri la necessità considerata dall'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 quella avente ad oggetto lo svolgimento di un lavoro del tutto sussidiario alla principale attività del locatore (nella specie, impiegato a tempo pieno). (V 5841/81, mass n 416571; (V 350/81, mass n 410814; (V 2104/80, mass n 405677; (V 1745/80, mass n 405365; (V 1905/75, mass n 375596; (V 2691/73, mass n 366189; (V 1953/63, mass n 263003; (V 794/62, mass n 251278).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)