Sez. 2, Sentenza n. 367 del 05/02/1968 (Rv. 331337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - INTERRUZIONI SIMULATE - PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATI ZIA - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCORDO NOVATIVO - PROVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - INTERRUZIONI SIMULATE - PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATI ZIA - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCORDO NOVATIVO - PROVA.*
Il principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, ancorato al presupposto della continuita ed unita del rapporto di lavoro, fa si che, ai fini del computo, debbano ritenersi irrilevanti i frazionamenti fittizi del rapporto, le sue vicende interne che non presentino i requisiti oggettivi e soggettivi della novazione, in esse compresi i mutamenti di mansioni, di qualifica e di categoria che, costituendo fenomeni evolutivi del rapporto, non incidono sulla sua unicita e continuita. In particolare, il passaggio, del lavoratore dalla categoria operaia a quella impiegatizia, non da luogo al frazionamento dell'indennita, ove non si accompagni ad altri elementi, da cui possa desumersi, per comune volonta delle parti, la novazione del vincolo. La prova relativa, da fornirsi dalla parte che adduce l'esistenza dell'accordo novativo, non e, peraltro, desumibile dalla corresponsione dell'indennita di licenziamento al momento del passaggio di categoria, in quanto la disposizione del contratto collettivo che la prevede essendo in contrasto con il precetto inderogabile dell'art.2120 cod. civ., e sostituita di diritto da quest'ultima. Conforme alla sentenza n.72-67, massima n.325717.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)