Sez. U, Sentenza n. 2130 del 24/06/1972 (Rv. 359379 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CALCOLO - MOLTIPLICAZIONE DEL NUMERO DEI GIORNI DELLA RETRIBUZIONE FINALE PER IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ANNI DI SERVIZIO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 5 OTTOBRE 1955 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CALCOLO - MOLTIPLICAZIONE DEL NUMERO DEI GIORNI DELLA RETRIBUZIONE FINALE PER IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ANNI DI SERVIZIO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 5 OTTOBRE 1955 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA.*
L'art 2120 cod civ - secondo cui l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore - non impone, ai fini del calcolo di detta indennita, l'osservanza di un criterio di proporzionalita matematica semplice, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione (numero dei giorni) della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio, ma, al contrario, consente alle associazioni sindacali di differenziare la misura (frazione tempo-servizio) in cui tale retribuzione deve essere assunta a base del suddetto calcolo con riferimento a ciascuna delle categorie professionali in cui il lavoratore sia stato inquadrato durante lo svolgimento del rapporto, cosi da diversificare, sulla base dell'evoluzione del rapporto medesimo, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario. La legittimita di questo sistema - che non contrasta con la legge 18 dicembre 1960, n 1561, sulla Determinazione dell'indennita di anzianita nel rapporto impiegatizio e che e, inoltre, conforme al principio di eguaglianza (art 3 Costituzione) ed a quello della proporzionalita della retribuzione al tipo di lavoro prestato in ciascuna delle qualifiche susseguitesi nel tempo - e, peraltro subordinata alla condizione che, per i periodi di appartenenza alle varie categorie, vengano adottati, come coefficienti di calcolo, frazioni dell'ultima retribuzione non inferiori a quelle prescritte dalla regolamentazione propria delle singole categorie. (nella specie la SC ha ritenuto che l'art 9 del CCNL 5 ottobre 195 5, parte terza, per i dipendenti dell'industria dolciaria, secondo il quale, in caso di passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato, il computo dell'indennita di anzianita va fatto equiparando tre anni di permanenza nella prima categoria a nove mesi di appartenenza alla seconda, e, cioe, adottando come coefficiente di calcolo per il primo periodo un quarto della retribuzione mensile spettante al lavoratore alla fine del secondo periodo, non e illegittima, purche detto coefficiente non sia inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva per la qualifica di operaio). (V 1273'71, mass n 351445; 2749'70, mass n 353916;) (V 434'70 mass n 345414; 2860'69, mass n 342665;) (V 367'68, mass n 331337).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/10/1955 num. 9, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)