Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 27/01/2009 (Rv. 606216 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Pagamento parziale del debito solidale da parte del cofideiussore - Azione di regresso - Ammissibilità - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI
Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la "ratio" della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)