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Sez. 3, Sentenza n. 884 del 29/01/1998 (Rv. 512035 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI | Pagamento parziale del debito solidale - Regresso - Sussistenza - Ambito - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512035-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI

Il condebitore solidale, sia "ex contractu", sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 cod. civ.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)