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Sez. 4, Sentenza n. 26744 del 08/02/2006 Ud. (dep. 28/07/2006) Rv. 234568 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico - Irrilevanza - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234568-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, c.s., il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico, anche se lo stesso abbia ammesso di essere in stato di ebbrezza, giacché l'ammissione di responsabilità non esclude la necessità dell'esame clinico. (La Corte ha osservato come l'accertamento medico, oltre che elemento di prova ai fini della responsabilità, rileva per la determinazione in concreto della pena da infliggere).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)