Sez. L, Sentenza n. 23603 del 05/11/2014 (Rv. 633397 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Personale dipendente da azienda comunale - Passaggio a società di diritto privato - Esercizio di opzione per l'assunzione presso il Comune - Trasferimento d'azienda - Esclusione - Art. 44, comma 3, della legge n. 449 del 1997 - Inapplicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Al personale già alle dipendenze dell'Azienda Centrale del Latte di Roma, dapprima transitato alla Centrale del Latte s.p.a. e successivamente assunto dal Comune di Roma, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione previsto dall'accordo sindacale del 12 settembre 2002, non si applica l'art. 2112 cod. civ., né il disposto dell'art. 44, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto il secondo passaggio all'ente territoriale è di carattere volontario, in esito all'effettivo transito all'impresa cessionaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 44 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)