Sez. 5, Sentenza n. 2736 del 13/12/2019 Cc. (dep. 23/01/2020) Rv. 278302 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Istanza di sospensione del processo con messa alla prova – Ammissibilità – Ragioni – Rigetto - Conseguenze - Prosecuzione del processo con rito abbreviato – Necessità – Ragioni – Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
L'istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata anche nel giudizio abbreviato, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti e, qualora essa venga respinta, il processo deve proseguire nelle forme del rito speciale in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi che favorisce l'accesso a modalità alternative di definizione dei procedimenti che riducono i tempi processuali di trattazione rispetto alle forme ordinarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del dibattimento che aveva restituito gli atti al giudice per l'udienza preliminare che, dopo aver ammesso il rito abbreviato, aveva respinto l'istanza di messa alla prova ed erroneamente disposto il rinvio a giudizio dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)