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Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016) Rv. 267237 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza di rigetto della istanza di sospensione - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Congiuntamente alla sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267237-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)