Sez. 5, Sentenza n. 24930 del 25/11/2011 (Rv. 620503 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Carburanti per autotrazione - Nozione - Alimentazione di veicoli semoventi - Destinazione a veicoli non circolanti su strada, ma adoperati in area di cantiere - Estensione - Condizioni - Istituzione dell'apposita scheda carburante - Necessità - Omissione - Conseguenze - Indeducibilità dei costi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di IRPEG, rientrano nella nozione di "carburante per autotrazione", di cui è ammessa la deduzione dei relativi costi, previa istituzione delle apposite "schede" indicate nell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, tutti i combustibili destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o sollecitazioni esterne, si tratti di macchine circolanti su strada, ovvero di altri veicoli (come muletti, pale meccaniche, carrelli elevatori e trasportatori) che, seppur adoperati all'interno di un'area di cantiere, siano caratterizzati dalla presenza di un motore in grado di far muovere autonomamente il mezzo. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato indeducibili i costi per gli acquisti di carburante e gasolio per i mezzi di cantiere, in difetto di annotazione di tali spese nelle prescritte "schede carburante" non istituite per essi dal contribuente).
Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 444 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)