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Sez. 5, Sentenza n. 26539 del 05/11/2008 (Rv. 605169 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Acquisti di carburante per autotrazione - Detraibilità dell'imposta assolta per l'acquisto - Condizioni - Completezza della scheda carburanti - Necessità - Equipollenti - Configurabilità - Esclusione - Contabilizzazione nelle scritture dell'impresa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605169-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di IRPEG, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 31 art. 2, DM Finanze 23/12/1976 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)