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Sez. 2, Sentenza n. 8718 del 16/02/1981 Ud. (dep. 10/10/1981) Rv. 150422 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI IN SENSO DIVERSO DA QUELLO PROSPETTATO DALLA PARTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150422-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI IN SENSO DIVERSO DA QUELLO PROSPETTATO DALLA PARTE - LEGITTIMITÀ.*

Non è configurabile il vizio di travisamento del fatto quando il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale proceda alla valutazione delle risultanze processuali in senso diverso da quello proposto dalla parte interessata, sempre che la motivazione sia immune da vizi logico - giuridici. (Conf mass n 144963 ed ivi cit).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)