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Sez. 1, Sentenza n. 11159 del 10/06/1982 Ud. (dep. 23/11/1982) Rv. 156294 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI IN SENSO DIVERSO DA QUELLO PROSPETTATO DALLA PARTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156294-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI IN SENSO DIVERSO DA QUELLO PROSPETTATO DALLA PARTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Non sussiste il vizio di travisamento del fatto allorché il giudice del merito, interpretando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali, accetti come rispondente a verità obiettiva, l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state prospettate, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento. (Conf mass n 150548; (Conf mass n 150422; (Conf mass n 149490; (Conf mass n 149131; (Conf mass n 148539; (Conf mass n 148532; (Conf mass n 148522; (Conf mass n 148078; (Conf mass n 144963, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)