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Sez. 3, Sentenza n. 4983 del 06/10/1984 (Rv. 436839 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IMPOSSIBILITÀ - TOTALE - IMPEDIMENTO FRAPPOSTO DAL TERZO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI DURATA - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE - LIMITI - RIMOZIONE DELLO IMPEDIMENTO IN TEMPO ANTERIORE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - DEDUZIONE DELL'IMPEDIMENTO PER GIUSTIFICARE L'INADEMPIMENTO RELATIVO AL PERIODO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436839-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IMPOSSIBILITÀ - TOTALE - IMPEDIMENTO FRAPPOSTO DAL TERZO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI DURATA - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE - LIMITI - RIMOZIONE DELLO IMPEDIMENTO IN TEMPO ANTERIORE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - DEDUZIONE DELL'IMPEDIMENTO PER GIUSTIFICARE L'INADEMPIMENTO RELATIVO AL PERIODO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel contratto di durata, l'impedimento frapposto dal terzo all'esecuzione della prestazione costituisce ragione di esonero della responsabilità risarcitoria del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., limitatamente al periodo in cui l'impedimento stesso si protragga, e sempreché detto debitore dimostri la propria assenza di colpa, per aver usato la dovuta diligenza nel carcere di superare l'ostacolo. Tale situazione, pertanto, ove venga meno, o possa essere rimossa dall'obbligato in tempo anteriore alla scadenza del contratto, non può essere invocata per giustificare l'inadempimento relativo al periodo successivo. (V 2688/73, mass n 366186).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)