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Sez. 3, Sentenza n. 11717 del 05/08/2002 (Rv. 556670 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA | Impedimento frapposto dal terzo all'esecuzione del contratto - Esonero del debitore da responsabilità - Condizioni - Contratto preliminare di compravendita - Rifiuto del terzo di sgomberare l'immobile locato - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556670-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA

In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ne consegue che, al fine di esonerare da responsabilità il promittente compratore il quale giustifichi il proprio inadempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, con il rifiuto del terzo di sgomberare l'immobile locato, il giudice del merito non può considerare tale rifiuto, di per sè, quale causa esonerativa da responsabilità senza accertare la legittimità dello stesso e senza indagare sull'eventuale attività svolta dal promittente compratore per superarne le ragioni, se legittime e, in caso contrario, per rimuovere in altro modo l'ostacolo frapposto dal terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)