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Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 19/03/1981 (Rv. 412300 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI INCOMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412300-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI INCOMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*

E ammissibile il regolamento di Competenza avverso l'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, si spoglia del processo ritenendo che la domanda proposta riguardi rapporti diversi da quelli rientranti nell'ambito dell'art 409 cod proc civ (nuovo testo) ed esuli dalla sua Competenza per valore. Infatti, tale provvedimento, pur definito ordinanza dal legislatore, ha la natura tipica di una vera e propria sentenza sulla Competenza, in quanto risolve la questione di Competenza innanzi al giudice adito ed implica la translatio iudicii al giudice designato come competente a conoscere la controversia. (Conf 6102/80, mass n 409867; (Conf 6167/78, mass n 395999; (Conf 1928/77, mass n 385644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)