Sez. 2, Sentenza n. 5395 del 14/10/1981 (Rv. 416100 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA DA PARTE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO, AL ALTRO GIUDICE, SUL PRESUPPOSTO DELLA NON RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO CONTROVERSO SOTTO LA DISCIPLINA DELL'ART. 409 STESSO CODICE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA DA PARTE DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO, AL ALTRO GIUDICE, SUL PRESUPPOSTO DELLA NON RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO CONTROVERSO SOTTO LA DISCIPLINA DELL'ART. 409 STESSO CODICE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
È ammissibile il regolamento di Competenza avverso l'ordinanza ex art. 427 cod. proc. civ., con cui il pretore, rilevato che una causa promossa nelle forme stabilite per le controversie individuali di lavoro riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 dello stesso codice, declina la propria Competenza, in quanto tale provvedimento, pur qualificato ordinanza, ha il contenuto ed il valore di una sentenza sulla Competenza, risolvendo la relativa questione dinanzi al giudice adito ed implicando la translatio iudicii al giudice designato come competente a conoscere la controversia. (Conf. 1630/81, mass. N. 412300; (Conf. 1611/81, mass. N. 412280; (Conf. 6102/80, mass. N. 409687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)