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Sez. 2, Sentenza n. 346 del 14/01/1980 (Rv. 403737 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE - COSTRUZIONE FRONTEGGIANTISI SOLO PARZIALMENTE - DEMOLIZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403737-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE - COSTRUZIONE FRONTEGGIANTISI SOLO PARZIALMENTE - DEMOLIZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Sebbene la distanza minima fra le costruzioni debba essere osservata anche quando queste si fronteggino solo in parte, la demolizione integrale dell'opera illegittima puo, in tal caso, essere evitata, con conseguente contenimento della riduzione nei limiti di legge, purche sussista la possibilita di uno smembramento del corpo di fabbrica illegittimo dal resto della costruzione. Il giudizio (positivo o negativo) espresso al riguardo dal giudice del merito, in rapporto alle caratteristiche strutturali dell'opera ed all'angustia della zona di rispetto, non e censurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)