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Sez. 2, Sentenza n. 4639 del 24/05/1997 (Rv. 504678 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE | Finalità della disciplina delle distanze tra costruzioni - Divieto di intercapedini dannose - Conseguenze - Ordine di demolizione parziale - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504678-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - IN GENERE

Poiché lo scopo della disciplina della distanza tra costruzioni, stabilita dall'art. 873 cod. civ., è quello di evitare intercapedini dannose, la demolizione della costruzione che viola tale norma deve esser ordinata fino al punto in cui i fabbricati si fronteggiano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)