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Sez. 1, Sentenza n. 4381 del 21/07/1979 (Rv. 400908 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - EFFETTI CIVILI PERSONALI - CARATTERE ESCLUSIVO - SUBORDINAZIONE AD EVENTUALI ACCORDI IN MATERIA DI RAPPORTI ECONOMICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400908-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - EFFETTI CIVILI PERSONALI - CARATTERE ESCLUSIVO - SUBORDINAZIONE AD EVENTUALI ACCORDI IN MATERIA DI RAPPORTI ECONOMICI - ESCLUSIONE.*

La pronuncia ecclesiastica dichiarativa di nullita del matrimonio non contiene statuizioni di natura patrimoniale, e la sua esecutivita, per gli effetti civili personali, non puo essere condizionata agli eventuali accordi intervenuti direttamente tra i coniugi in materia di rapporti economici: questi ultimi potranno esser fatti valere nella Sede opportuna, per dar esecuzione agli eventuali patti o per far riconoscere le conseguenze patrimoniali che il codice civile (art 128 e seguenti) e la legge concordataria del 1929 (art 18) prevedono per la fattispecie del matrimonio putativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)