diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 624 del 26/01/1984 (Rv. 432886 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIVIETO DI DESTINAZIONE DEL DIPENDENTE A MANSIONI INFERIORI A QUELLE PRECEDENTEMENTE SVOLTE - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432886-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIVIETO DI DESTINAZIONE DEL DIPENDENTE A MANSIONI INFERIORI A QUELLE PRECEDENTEMENTE SVOLTE - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La normativa del nuovo testo dell'art. 2103 cod. civ., introdotto con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 che dispone il divieto di destinazione del dipendente a mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte, indipendentemente dall'eventuale acquiescenza del lavoratore o dalla stessa richiesta in tal senso di quest'ultimo, non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore avendo il legislatore adottato uno strumento di tutela rigido che opera in tutte le direzioni e può, quindi, in condizioni particolari, comportare anche un sacrificio per il prestatore di lavoro. (V 4041/81, mass n 414695; (V 1026/80; (V 4491/79, mass n 400908).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)