Sez. L, Sentenza n. 587 del 22/01/1987 (Rv. 450314 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - ACCORDI PATTIZI SU ASPETTI PARTICOLARI DEL RAPPORTO DI LAVORO - USI AZIENDALI - CONFIGURABILITÀ - MEZZO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - DEROGA IN MELIUS PER I LAVORATORI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI ADOZIONE CON ORDINE DI SERVIZIO DELL'ORARIO CONTINUATO CON CONTESTUALE RIDUZIONE DEL NUMERO DI ORE DI LAVORO SETTIMANALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - ACCORDI PATTIZI SU ASPETTI PARTICOLARI DEL RAPPORTO DI LAVORO - USI AZIENDALI - CONFIGURABILITÀ - MEZZO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - DEROGA IN MELIUS PER I LAVORATORI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI ADOZIONE CON ORDINE DI SERVIZIO DELL'ORARIO CONTINUATO CON CONTESTUALE RIDUZIONE DEL NUMERO DI ORE DI LAVORO SETTIMANALI.*
In tema di contrattazione collettiva aziendale, è possibile desumere dal comportamento delle parti (datore di lavoro e dipendenti) la stipulazione, per fatti concludenti, di veri e propri accordi pattizi su particolari aspetti del rapporto di lavoro ovvero l'esistenza di Usi aziendali (intesi come comportamenti reiterati del datore di lavoro nei confronti di una determinata collettività di dipendenti) riconducibili alla categoria degli Usi negoziali e destinati ad integrare con effetti vincolanti, anche limitatamente ad una sola azienda, il contratto individuale derogando in melius, per i lavoratori, alla contrattazione collettiva. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - in un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva comunicato con ordine di servizio l'adozione dell'orario continuato con contestuale riduzione del numero delle ore di lavoro settimanali - aveva perciò solo escluso che il nuovo orario fosse oggetto di un accordo aziendale per fatti concludenti e quindi aveva ritenuto che questo potesse essere successivamente modificato anche con un nuovo unilaterale ordine di servizio del datore di lavoro). (V 2498/84, mass n 434512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)