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Sez. 1, Sentenza n. 2563 del 12/10/1973 (Rv. 366017 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI - RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI - MORA SOLVENDI DELLA PA - PURGAZIONE - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DEGLI INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366017-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI - RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI - MORA SOLVENDI DELLA PA - PURGAZIONE - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DEGLI INTERESSI - DECORRENZA.*

In tema di rimborso di tasse non dovute, qualora il pagamento venga effettuato mediante ordinativo diretto, l'effetto della purgazione della mora solvendi, concretantesi nella cessazione dell'Obbligo dell' amministrazione di corrispondere gli interessi di cui all'art 5 della legge 26 gennaio 1961 n 29, nasce nel momento e non prima che al creditore sia giunta notizia dell'avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento, mediante ricezione dell'avviso che per legge deve accompagnare il detto ordinativo. Cio si verifica anche nel caso di accredito della somma in conto corrente. (V 2737/71, mass n 353915; 1428/68, mass n 333069).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)