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Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 06/10/1971 (Rv. 353915 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - MORA DELLA PA - DEBITI PECUNIARI DELLO STATO - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - PRESUPPOSTI - PREVIA EMISSIONE DEL TITOLO DI SPESA - NECESSITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353915-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - MORA DELLA PA - DEBITI PECUNIARI DELLO STATO - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - PRESUPPOSTI - PREVIA EMISSIONE DEL TITOLO DI SPESA - NECESSITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE.*

Dal complesso delle Disposizioni sulla contabilita dello stato (in particolare dall'art 270 del regolamento di contabilita generale dello stato 23 maggio 1924, n 827) si evince che i debiti pecuniari dello stato, in deroga alla norma dell'art 1282 cod civ, diventano liquidi ed esigibili e generano come tali l'Obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell' amministrazione solo quando la spesa della competente amministrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo di spesa. La deroga riguarda pero solamente gli interessi corrispettivi dovuti indipendentemente dalla mora, in base al principio generale secondo cui la utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una cosa dello stesso genere, proporzionata cioe corrispettiva, al godimento ricavato. Essa non vale nei confronti dell' amministrazione relativamente agli interessi moratori, presupponenti il ritardo colpevole (cioe la mora) nell'adempimento della obbligazione. (V 1428'68, mass n 333069; 1601'52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)