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Sez. 3, Sentenza n. 3016 del 06/02/2025 (Rv. 673752-04)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Medici di medicina generale - Polizza stipulata ex art. 5, comma 2, Statuto dell'ENPAM - Disciplina delle assicurazioni sociali - Esclusione - Fondamento. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673752-04

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA

La polizza contro il rischio di invalidità e di morte derivante da malattia o da infortunio, stipulata a beneficio dei medici di medicina generale dall'ENPAM, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto è soggetta alle regole dell'assicurazione privata e non a quelle delle assicurazioni sociali, perché costituisce una forma assicurativa integrativa di quelle minime obbligatorie stabilite dalla legge, come tale sottratta alle regole di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965.

Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)