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Sez. L - , Sentenza n. 29418 del 15/11/2018 (Rv. 651708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Trattamento pensionistico a carico dell'ex Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Natura - Previdenza integrativa - Conseguenze in tema di ripetibilità dell'indebito.
Stato
decisa il 2018-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità sancita dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, prive del carattere obbligatorio (quale, nella specie, il trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo di previdenza costituito presso il Consorzio Autonomo del Porto di Genova).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)